top of page
ART. 81 Reddito complessivo [n.d.r. ex art. 95] (1)
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti
commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è
considerato reddito d’impresa ed è determinato
secondo le disposizioni di questa sezione.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
Contattami per una consulenza!
Via Conte Girolamo Giusso, 11/c
70125 Bari, BA, Italia
bottom of page